venerdì 28 novembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, secondo di quattro


Ritorniamo al quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c) riportato sempre integralmente - per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda sempre il testo integrale.

La garanzia dei dati personali non è riferita solamente all'obbligo della tutela di informazioni corrette e legittimamente acquisite, contro un loro uso indebito o fraudolento, ma anche e soprattutto all'obbligo che tali informazioni siano effettivamente riferite al soggetto in questione, siano di quantità e qualità tale da fornire una immagine completa di questi, e non siano alterate , degradate, incomplete o addirittura inattendibili (ad esempio, perché riferite a persona diversa).

Esempi nell'ambito della perizia grafica e documentale sono le sottoscrizioni non apposte in presenza testimoni attendibili, dal Perito al Pubblico Ufficiale (Notaio, Agente di PG, Ufficiale di Anagrafe) che sono definite autentiche sino a prova contraria.
Frequenti sono le sottoscrizioni reperite presso archivi pubblici che non sono certificate, apposte da sottoposto o delegato, sottoscrizioni ad atti per i quali non è richiesta l'autenticazione in genere, dalle deleghe di pagamento (gli F24) alle lettere commerciali.
La decenza professionale già evocata, dalla pubblicazione delle Linee Guida assume in pieno la responsabilità della ricerca di documentazione che effettivamente rappresenti un individuo, senza deroghe od inquinamenti.

Assumere delle scritture di comparazione solamente perché sono lì è in sé già un atto professionalmente riprovevole, in quanto non garantisce la autenticità delle scritture se non per una formalità debole e spiccia, ma ai fini della protezione dei dati personali costituisce una infrazione a tutto tondo, con risvolti penalistici ancora da verificare e sottoporre alla prova della giurisprudenza.

Il Perito (o il Consulente Tecnico, o il Traduttore), nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Garante, deve sempre documentare, con la verbalizzazione degli atti compiuti in tale ambito, la qualità delle informazioni assunte al fine di definire esattamente l'identità della persona, sia essa rappresentata nel singolo aspetto grafico, clinico, economico-finanziario secondo l'indirizzo peritale considerato.

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