lunedì 13 aprile 2009

Elementi individualizzanti, in che numero?


In un post precedente, è stata fatta una prima disamina sul numero di elementi individualizzanti necessari a poter consentire l'espressione di un parere di identità tra due entità a confronto .
Sottolineo ancora la generale applicabilità dei concetti in discussione: gli elementi a confronti possono essere scritture, impronte, rigature, fratture.
Il Principio di Identificazione è generalmente, sinteticamente, enunciabile nella nota forma, che qui si richiama: Quando due oggetti hanno caratteristiche comuni, che per qualità e quantità escludano la loro presenza per evenienza statistica, e non siano presenti differenze non chiaramente giustificabili, si deve concludere che gli oggetti in questione sono eguali, o hanno una stessa origine.
In altro post già si è detto del caso delle diversità non giustificabili, e del conseguente parere, assoluto, di non identità.
Tra la (ipotetica e inquietante, se ne parlerà in futuro) completa corrispondenza e la non identità, corre tutto lo spettro delle corrispondenze di alcuni elementi. Ecco, quanti devono essere questi elementi corrispondenti per poter esprimere un parere di identità?
La risposta è netta: non esiste un numero predefinito di corrispondenze, un numero fisso, un numero "valido per legge".
Noto l'esempio del numero di minutiæ richiesto per identificare una impronta digitale. Dieci? O dodici? E perché non sedici, visto che la procedura penale sta evolvendo verso l'ostruzionismo? Ma perché non otto, per facilitare la carcerazione dei sospetti, come vorrebbe invece un altro ramo evoluzionismo della procedura?
Chiunque avezzo al metodo scientifico ha una reazione di ripugnanza in merito a questa regola, che alcuni invece difendono veementemente come scientifica. Scientifica, forse nel senso che serviva a garantire una regola più contabile, esclusivamente quantitativa anziché qualitativa, ad uso del personale di polizia non addestrato all'indagine scientifica ed a favorire un apparato codicistico che considerava il prelievo delle impronte come atto ordinario, da non eseguire in regime di contraddittorio.
Il numero di elementi corrispondenti va, invece, definito su una valutazione soggettiva dell'importanza di ognuno di questi; una singola caratteristica può essere talmente individualizzante da escludere ogni e qualsiasi duplicazione casuale, non tanto in assoluto (l'intera popolazione del globo) quanto nell'ambito della particolare indagine.

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