sabato 15 gennaio 2011

Sesto anno - sulla periziabilità dei documenti fotoriprodotti


Per dimostrare praticamente le motivazioni che ostano all'espressione di pareri di autenticità su documenti fotoriprodotti (tra cui quelli fotocopiati), qualche tempo fa (siamo al sesto anno di repliche) avevo predisposto un piccolo esperimento, riassunto nell'immagine che segue.
Una sola delle tre scritture è "vera"; le altre due sono ricostruite con alcuni programmi di elaborazione numerica delle immagini, quindi "false", almeno per i fini che in questo momento interessano.



Ad oggi, nessuno è ancora riuscito a fornire un parere motivato su quale sia "autentica" e quali siano "false". Per chi vuole, sono disponibili a richiesta le immagini in alta risoluzione.
In conclusione, non è possibile esprimere pareri completamente motivati su fotoriproduzioni : tali pareri sono sempre sottoposti ad una riserva intrinseca ed ineludibile, ed a nulla valgono le riserve platoniche che ogni tanto rispuntano dalle nebbie.

A rigore, il parere tecnico su fotoriproduzioni dovrebbe essere sempre espresso previa decisione del Giudice o del Magistrato, in merito all'origine della riproduzione in esame, e sotto tale ipotesi (fotoriproduzione di documento che esiste nella realtà, giusta la decisione del Giudice o del Magistrato) il parere dovrebbe essere prodotto.
Il Giudice o il Magistrato, cioè, decidono sulla validità dell'origine di un documento fotoriprodotto, e consento acché possa essere acquisito come elemento in verifica o (e questo è un altro aspetto troppo spesso trascurato della questione) o come elemento comparativo.
Il Giudice, cioè, deve fornire una autorizzazione motivata perché un documento fotoriprodotto possa essere utilizzato, anche come comparativa.
Rientrano in questo ambito i documenti autenticati da pubblico ufficiale, dal Notaio in giù ; la fotoriproduzione deve sostanzialmente presentare una catena di custodia successiva alla sua creazione, che sia trasparente ed ininterrotta, si deve sapere da dove e da chi è stata fatta la copia, e che giri ha fatto prima di entrare in un fascicolo.

A ciò si deve aggiungere, che qualora si accerti la presenza di differenze non giustificabili, queste hanno valore assoluto (se rilevate) nell'esprimere un parere di non autenticità.

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