domenica 9 gennaio 2011

Sul saggio grafico, nel processo civile


In un post precedente ho scritto del saggio grafico rilasciato nell'indagine e nel processo penale, in particolare sulla possibilità dell'indagato o imputato di astenersi dal rendere saggio grafico.

Per quanto attiene la procedura civile, è necessario ricordare che esiste una precisa disposizione (art 219 CPC, II comma) in merito alla possibilità di non rilasciare saggio grafico (anzi di rilasciare scrittura di comparazione).

L'art 219 CPC (Redazione di Scritture di Comparazione), recita : Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere, la scrittura può ritenersi riconosciuta.

Intanto, si noti che è il giudice quello a cui si rilascia scrittura di comparazione, non il CT. lI CTU può subentrare su delega del giudice stesso, indicata sul quesito.

La norma in oggetto, però, è apparentemente poco applicata; chi ha notizia di una CTU sospesa  perché l'interessato non si presenta a rilasciare saggio grafico (ed implicitamente riconosce la scrittura impugnata), me lo faccia sapere, perché è un caso estremamente raro.
Nella quasi totalità dei casi, la CTU va avanti anche senza il saggio dell'interessato, purché (e qui sta una delle chiavi interpretative) vi siano altre scritture (di provenienza certa) comparative. 
Il giudice, nella maggior parte dei casi, preferisce avvalersi comunque dell'apporto conoscitivo della Consulenza Tecnica, e consente che questa venga comunque svolta - sempreché vi siano altre scritture comparative utili, si ripete.

 

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